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LA DEONTOLOGIA e l’ordinamento professionale del geometra - MB
LA DEONTOLOGIA e l’ordinamento professionale del geometra - MB

lun 18 dic

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DEONTOLOGIA geometri a PAGAMENTO webinar

LA DEONTOLOGIA e l’ordinamento professionale del geometra - MB

DEONTOLOGIA 3 CFP geometri corso

QUANDO E DOVE

18 dic 2023, 15:00 – 18:00

DEONTOLOGIA geometri a PAGAMENTO webinar

DETTAGLI E INFORMAZIONI

DEONTOLOGIA 3 CFP geometri corso

Come indicato dal regolamento del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, i Crediti Formativi Professionali (CFP) deontologici saranno riconosciuti a tutti i geometri appartenenti a tutti i Collegi di tutta Italia

Ogni corso presente su questa pagina (www.h25.it/deontologia-geometri) viene erogato in modalità webinar sincrona, quindi in diretta web, e i crediti formativi verranno assegnati a tutti i geometri che vi parteciperanno di TUTTA ITALIA

Potrete seguirne solo uno e avrete 3 CFP deontologici. Oppure potrete seguirli tutti e due e avrete 6 CFP deontologici. Programma e relatore sono grosso modo simili, ma lo svolgimento sarà diverso e comunque chi parteciperà ai due corsi avrà 6 CFP deontologici totali

I CFP verranno caricati direttamente sul SINF (Formazione geometri) dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Monza Brianza (18 dicembre 2023) e dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Forlì-Cesena (21 dicembre 2023) che sono i Collegi accreditanti per tutti i geometri di tutta Italia. Voi non dovrete fare alcunché, NON VI SERVIRA' ALCUN ATTESTATO, non dovrete mandare alcunché al vostro Collegio. Troverete i CFP sul SINF (http://formazione.cng.it/) TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023, dovrete solo rilasciare il feedback, come fate abitualmente per gli altri corsi

Obiettivi: il corso ha come finalità precipua, quella di illustrare in maniera approfondita il tema della deontologia e far focalizzare l’attenzione dei geometri e geometri laureati sugli imprescindibili doveri dell’etica professionale, cui tutti i Geometri iscritti all’Albo devono sempre improntare la propria condotta (anche al di fuori dall’esercizio della Professione).

Rimandando a quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione, che a partire dagli anni 2000, ha cristallizzato l’assunto che le regole contenute nei codici deontologici sono norme giuridiche obbligatorie che integrano il diritto oggettivo. Anche se a ragion veduta, la vera fonte della deontologia professionale resta la così detta giurisprudenza (disciplinare) domestica, i cui casi concreti sono stati da sempre lo spunto per la scrittura del codice deontologico, e sono tuttora il presupposto del suo rinnovamento. Tuttavia, un altro “ideatore” - che soprattutto negli ultimi anni sta irrompendo, non senza critiche, nel campo della deontologia – è il legislatore, il quale spesso crea illeciti disciplinari utilizzando anche la fonte (normativa) primaria: è accaduto con la legge n. 773/82, che all’art. 17, commi 5 e 6, prevede(va) espressamente come fattispecie di illecito disciplinare “l’omissione, il ritardo oltre i 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione [dei redditi professionali…alla propria Cassa di previdenza]”; con il T.U. delle spese di giustizia (dPR n. 115/02, art. 85), a proposito del divieto di percepire compensi o rimborsi; e più recentemente con la previsione dell’illecito disciplinare derivante (anche) dal mancato aggiornamento professionale (art. 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge n. 138/11, convertito con legge n. 148/11). Nondimeno, anche a quest’ultima tendenza (di elaborare ex lege determinate “figure d’illecito”) va attribuita una portata meramente ricognitiva (e tutt’altro che esaustiva), con la conseguenza che in tutti gli altri casi di uno specifico obbligo legislativamente sancito per il professionista (e pur in difetto di una previsione e qualificazione normativa della sua inosservanza come “infrazione disciplinare”) non può, né deve (aprioristicamente ed in astratto) escludersi la sussistenza di una responsabilità deontologica qualora la violazione dell’obbligo medesimo abbia comportato (in concreto) una condotta deontologicamente deplorevole, in quanto suscettibile di essere considerata pregiudizievole.

PROGRAMMA

15:00 Deontologia professionale

  • Le regole comportamentali del Professionista aventi efficacia obbligatoria
  • L’illecito deontologico: atipicità ed elaborazione legislativa di specifiche “infrazioni disciplinari”
  • Il Codice deontologico: la declinazione dei principi di diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza, solidarietà e probità del Professionista
  • L’illiceità deontologica ed altre forme di responsabilità: l’autonomia delle norme deontologiche e la loro incidenza esterna sui doveri del Professionista ex art. 1176 cod. civ.; rapporto con la responsabilità extracontrattuale e pregiudizialità penale
  • Procedimento disciplinare e Sanzioni disciplinari ad altre misure restrittive

16:00 Introduzione sull’efficacia obbligatoria del Codice Deontologico: l’ordinamento professionale

  • Regolamento per la Professione (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274)
  • Collegi territoriali e Consiglio Nazionale (D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)
  • Requisiti d’iscrizione all’Albo - esame di Stato per l’accesso alla Professione - laurea professionalizzante abilitante (legge 7 marzo 1985, n. 75; dPR 5 giugno 2001, n. 328 e s.m.i., legge 8 novembre 2021, n. 163)
  • Sospensione dall’esercizio della professione per mancato versamento della quota Albo (legge 3 agosto 1949, n. 536)

17:00 L’illiceità deontologica ed altre forme di responsabilità

  • L’autonomia delle norme deontologiche e la loro l’incidenza esterna sui doveri del Professionista ex art. 1176 cod. civ.; rapporto con la responsabilità extracontrattuale e pregiudizialità penale
  • Riforma e “liberalizzazione” della Professione (superamento di indebite restrizioni per l’iscrizione all’Albo - obbligo sulla formazione professionale continua – tirocinio effettivamente formativo ed adeguato al miglior esercizio della Professione - pattuizione consensuale del compenso – assicurazione professionale obbligatoria - separazione di competenze tra organi del Collegio: istituzione dei consigli di disciplina – libertà concorrenziale: dalle “specializzazioni” alla pubblicità informativa art. 3 D.L. 13 agosto 2011 n. 138)
  • Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità – nuovo disciplinare d’incarico e preventivo di massima - abbreviazione del periodo di tirocinio (art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n.1; D.M. 20 luglio 2012, n.140)
  • Sospensione dall’esercizio della professione per mancata comunicazione domicilio digitale (D.L. 16 luglio 2020, n.76)

17:25 Dibattito e conclusioni

Relatore: avv. Mirco Casiraghi del Foro di Monza Brianza

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